Il sig. Luigi dopo numerosi sacrifici è riuscito recentemente a comprare una casa. Accompagnato dalla propria moglie si recava in un famoso negozio di mobili per arredare la propria abitazione. Sebbene i costi fossero elevati, la scelta ricadde su una cucina moderna e funzionale, esposta all’entrata del negozio. Il personale addetto alle vendite informava il sig. Luigi e la moglie che, dopo l’acquisto del bene, la consegna sarebbe avvenuta di lì ad una settimana direttamente presso la nuova casa. Una volta recapitata la cucina all’indirizzo stabilito, veniva scoperto un difetto della stessa e la sua non piena conformità.
Nel contratto di compravendita vi è un incontro di volontà: il venditore fa la propria offerta e il compratore corrisponde il prezzo pattuito per l’acquisto dello stesso, per poi vedersi trasferire la proprietà del bene. Il codice civile disciplina la compravendita negli articoli 1470 ss., sancendo obblighi e diritti in capo ad entrambe le parti del contratto.
Tra i numerosi obblighi del venditore vi è quello di garantire che il bene non presenti dei vizi: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.” (Art.1490 c.c.).
La responsabilità del venditore cessa nel caso in cui subentri la conoscenza o conoscibilità da parte del compratore dei vizi della cosa, fin dal momento dell’acquisto. Tuttavia non sempre è possibile essere pienamente consapevoli della presenza di vizi fin dal momento dell’acquisto. Nei casi (come quello che vede coinvolto il sig. Luigi) in cui il contratto sia concluso in negozio, ma il pieno trasferimento (con possibilità di godimento) del bene avvenga in un secondo momento, sorge il dubbio sulla piena responsabilità del venditore per i vizi non evidenti fin dall’inizio. Il sig. Luigi, infatti, era pienamente consapevole dello stato in cui la cucina si trovava e degli eventuali problemi strutturali che poteva presentare, ma nulla poteva prevedere rispetto a nuovi vizi conosciuti solo al momento del montaggio della cucina.
Con una recente pronuncia la Suprema Corte ha eliminato ogni dubbio sulla sussistenza o meno di responsabilità in capo al venditore.
È stato stabilito, infatti, che ai fini dell’operatività della garanzia dai vizi ex art. 1490 c.c., da parte del venditore, si farà riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì al tempo della consegna del bene. Ciò significa che, nel caso in cui l’articolo ordinato debba essere consegnato ed eventualmente assemblato in un luogo diverso dal locale in cui sia stato formalizzato l’acquisto, sarà necessario considerare il momento della consegna e dell’assemblaggio del bene come termine utile per l’inizio della decorrenza della garanzia da vizi che incombe sul venditore, e non il momento della formalizzazione del mero acquisto. Ciò poiché è evidente che non tutti i vizi possano essere scovati semplicemente ad una prima occhiata, permettendo così al cliente di godere di una tutela più efficace della sua posizione.
Dott.ssa Elisa Panunzi