Con la sentenza n. 265/2016 depositata lo scorso 15 Dicembre, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale contro Uber approvata nel 2015 dalla regione Piemonte.
Per chi non ne fosse a conoscenza, Uber è una società che fornisce un servizio di trasporto privato su auto, usufruibile attraverso un’applicazione che permette al cliente di collegarsi ad una rete di autisti che svolgono la stessa funzione dei taxi, ma che si differenziano da essi sia per le modalità di pagamento che per l’esecuzione del servizio.
Il problema che si è sollevato dal punto di vista giuridico è quello della qualificazione di queste attività: definire cioè se si tratti di servizi di trasporto o di “servizi altri”. Nel primo caso, essi rimarrebbero esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva Bolkestein che ha liberalizzato i servizi nel mercato unico, assoggettandoli quindi alla legge statale. Nel secondo caso, essendo considerati servizi di informazione, sarebbero liberalizzati a livello europeo e non sottoposti alla legge statale.
A riguardo, è intervenuta la Regione Piemonte che, ponendosi in continuità con la normativa statale del 1992, si è schierata circa la posizione di incertezza normativa sopra descritta emanando la legge regionale n. 14 del 6 luglio 2015. Essa ha escluso dal mercato il servizio di trasporto non di linea a chiamata, basata sull’omonima App Uber, riservandolo esclusivamente a taxi e NCC (Noleggio con conducente).
In seguito a ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 265/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale in questione per violazione dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, ossia quello relativo al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni. In particolare, l’intervento regionale eccederebbe dalla competenza regionale in materia di trasporto locale invadendo e violando così la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. Si tratta, dunque, di una competenza trasversale che comprende non solo le misure volte a preservare la concorrenza tra i mercati, ma anche interventi di promozione volti all’apertura del mercato e allo sviluppo della capacità imprenditoriale.
Inoltre, proprio in merito al trasporto di viaggiatori mediante noleggio con conducente, la Corte (in un’altra recente sentenza) si è espressa sottolineando come rientri nella competenza esclusiva statale per la tutela della concorrenza, lo stabilire i punti di equilibrio tra il libero esercizio di attività e gli interessi pubblici che con esso interferiscono.
Pertanto, la Corte, con tale sentenza, si è espressa bocciando la legge della Regione Piemonte la quale, insieme ad altre regioni, aveva tentato, attraverso provvedimenti autonomi, di difendere l’assetto di mercato basato solo su taxi e NCC, esortando al tempo stesso il legislatore statale a intervenire al più presto sul tema.
Infine è rilevante considerare che attualmente la questione relativa al rapporto fra i taxi e i nuovissimi mezzi di trasporto ha assunto una portata globale, che non può certo essere affrontata e gestita dalle singole Regioni, necessitando invece di un approccio più organico da parte dello Stato.
E’ proprio di questi giorni la notizia di continue mobilitazioni dei Taxi in tutta Italia, volta a ad inasprire i toni della protesta contro il mancato intervento limitativo del Governo nei confronti di Uber.
Valentina Gallo