Con l’entrata in vigore della legge 23 Marzo 2016, n. 41, per rispondere all’attuale esigenza sociale di lotta ai “pirati della strada”, il legislatore ha inserito nel nostro codice penale delle nuove figure di reato. Le innovazioni della legge 41 sono rappresentate principalmente dall’introduzione delle due fattispecie di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, prevedendo sanzioni decisamente più gravi rispetto alla vecchia disciplina.
L’inasprimento delle sanzioni rappresenta una scelta di politica legislativa non da tutti giudicata in modo positivo. Bisogna infatti sottolineare il parere della giunta dell’Unione Camere Penali (associazione di penalisti a cui aderiscono 131 camere penali territoriali) , che ha descritto la nuova normativa come una “mistificazione“, un’”arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale“, di “disprezzo verso i più elementari canoni di grammatica del diritto penale“, spiegando che il carattere colposo delle condotte delittuose in esame non giustificherebbe la previsione di pene così elevate.
Occorre infatti ricordare che esistono dei principi fondamentali di diritto penale che dovrebbero sempre essere tenuti in considerazione al momento della redazione delle leggi. Nella nuova disciplina, alla luce delle considerazioni che seguiranno in tema di sanzioni, non sembra si sia data la necessaria importanza al principio di proporzionalità, secondo il quale non si dovrebbe mai verificare una sproporzione tra la gravità del fatto commesso e la pena applicabile.
Un’ulteriore considerazione può compiersi poi in tema di presunzione di colpevolezza: se dal solo accertamento dell’elevato tasso alcolemico ne derivasse automaticamente la colpevolezza, indipendentemente dalla valutazione di ciò che concretamente è accaduto e delle manovre compiute per evitare il fatto, si punirebbe anche chi non avrebbe comunque potuto evitare l’incidente.
A tali ultime considerazioni deve aggiungersi una critica che riguarda la coerenza della politica legislativa del Parlamento. La scelta di prevedere la guida senza patente come motivo per aggravare la pena nei confronti del colpevole è avvenuta poco dopo l’emanazione di un altro atto normativo che ha depenalizzato tale condotta. Quindi, in un provvedimento si considera la fattispecie talmente grave da aumentare la pena nei confronti del colpevole, ma nell’altro si sminuisce tale gravità eliminando il reato che si occupava autonomamente della guida senza patente (D.lgs. 8/2016).
Date le premesse, la normativa raggiunge sicuramente lo scopo preventivo e punitivo prefissato, ma tale risultato viene realizzato operando ai margini del rispetto dei principi fondamentali di diritto penale.
Per avere una risposta a tali critiche e perplessità sarà necessario attendere l’opera di interpretazione dei giudici e quindi l’emanazione di nuove sentenze che applichino la normativa. Fino a quel momento ci si può limitare a citare Alessandro Manzoni, che con il suo spirito lungimirante scrisse la celebre frase “ai posteri l’ardua sentenza”.
Le sanzioni
Dall’analisi delle sanzioni per il reato di omicidio stradale e per il reato di lesioni personali stradali. Innanzitutto, va specificato, innanzitutto, che per lesioni personali il nostro sistema penale identifica quattro diverse categorie a seconda della gravità della lesione subita: se si tratta di lesioni che comportano una malattia o incapacità fisica non superiore a 21 giorni si parla di lesioni lievissime, se la prognosi è compresa tra i 21 e i 40 giorni le lesioni si definiscono lievi e se poi la condizione di incapacità permane per più di 40 giorni si tratta di lesioni gravi. Da ultimo vi sono infine le lesioni gravissime nell’ipotesi di malattia o incapacità irrecuperabile.
Se una persona, violando le norme sulla circolazione stradale, uccide qualcuno involontariamente, la pena applicabile è la reclusione da 2 a 7 anni, mentre nel caso in cui la vittima subisca solamente lesioni, la pena è quella della reclusione da 3 mesi ad una anno, per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni, per le lesioni gravissime.
Quando invece il conducente abbia bevuto abbastanza da far misurare un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, tre volte superiore al massimo consentito dalla legge, o abbia assunto droghe (ovvero tutte le sostanze in grado di generare uno stato si alterazione fisica o psichica), la pena applicabile in caso di omicidio è della reclusione da 8 a 10 anni, mentre per il reato di lesioni la pena va dai 3 ai 5 anni, per le lesioni gravi, e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime.
Per entrambi i reati, le pene si aggravano se il conducente appartiene a una delle specifiche categorie indicate dal codice penale, nelle quali rientrano coloro che guidano per lavoro (conducenti di veicoli utilizzati per il trasporto di cose o trasporto di persone, compresi conducenti di autobus ed altresì conducenti di veicoli la cui massa superi a pieno carico le 3.5 t). In questa ipotesi anche nel caso in cui il tasso alcolemico sia inferiore a 1,5 g/l, ma comunque superiore a 0.8 g/l, la pena per l’omicidio stradale è della reclusione da 8 a 12 anni, mentre quella per le lesioni è la reclusione da 3 a 5 anni, per le lesioni gravi, e da 4 a 7 anni per quelle gravissime.
Sia per l’omicidio stradale che per le lesioni stradali sono previste delle ipotesi particolari in cui le sanzioni sono più alte di quelle sopra riportate. Si tratta di casi che sono ritenuti più gravi dall’ordinamento penale perché entra in gioco la violazione di norme fondamentali sulla circolazione stradale. Ci si riferisce, ad esempio, ai casi in cui i reati siano commessi circolando contromano o attraversando un incrocio con il semaforo rosso, a cui si aggiungono le ipotesi di guida senza patente o di guida del proprio veicolo sprovvisto dell’assicurazione obbligatoria.
Infine, per concludere il quadro normativo, è necessario poi specificare l’introduzione di altri due articoli nel codice penale, che si occupano di prevedere l’aggravamento delle sanzioni nel caso in cui, dopo aver commesso l’omicidio o le lesioni, il conducente si dia alla fuga senza prestare il necessario soccorso alla vittima. In questo caso, la pena può essere aumentata da un terzo a due terzi e non può comunque essere inferiore a 5 anni per l’ipotesi di omicidio e tre anni per le lesioni (589 ter e 590 ter).