Il diritto della crisi d’impresa è spesso sottoposto a frequenti modifiche della disciplina con lo scopo di adattare la normativa alle esigenze di un mercato soggetto a continui cambiamenti. A ciò si aggiunga che, l’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea implica la necessità che il nostro Paese si adegui alle direttive e ai bisogni del mercato comune, cosa che spesso si traduce nella necessità di aggiornare la normativa del nostro paese sulla base delle scelte concordate dall’Unione Europea. Infatti, è proprio in base a questo meccanismo che il Parlamento italiano dovrà riformare la legge fallimentare per adeguarla a quanto stabilito nel Regolamento Comunitario 848/2015, il quale fissa il termine per l’adempimento da parte degli Stati entro giugno 2017.
Il regolamento del quale si tratta ha lo scopo di sostituire completamente il regolamento vigente (Regolamento 1346/2000), modificando profondamente l’atteggiamento dell’Unione e dei singoli Stati nei confronti delle procedure per affrontare la crisi d’impresa che coinvolgano soggetti appartenenti a diversi Stati dell’Unione. Tra le finalità che ci si propone, di notevole importanza è l’introduzione di norme per contrastare il fenomeno del “forum shopping”, ovvero la pratica di quei debitori che emigrano in altri stati per giovare delle discipline di maggior favore da quest’ultimi previste. Infatti, il primo dato rilevante è il maggior numero di procedure concorsuali al quale il nuovo regolamento viene applicato, estendendo l’elenco delle procedure attraverso la modifica del presupposto oggettivo di base. Dalla lettura del Regolamento si capisce che lo stesso dovrà essere applicato, non solo alle situazioni dove il debitore sia già insolvente, ovvero quando lo stesso non sia in grado di pagare i propri creditori, ma anche a quelle situazioni in cui l’insolvenza sia solo probabile, cercando quindi di procedere al “salvataggio” della società senza l’eliminazione della stessa dal mercato attraverso liquidazione.
A tal proposito, è lo stesso regolamento a specificare in un allegato quali siano le procedure interessate per i singoli stati e, nella parte dell’allegato relativa all’Italia, sono comprese oltre al fallimento anche le altre procedure che non necessariamente presuppongono lo stato di insolvenza del debitore (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione dei beni). Per tutte le procedure si dovrà perciò procedere all’armonizzazione della disciplina attuale con quanto stabilito nel Regolamento europeo, tenendo conto dell’ipotesi in cui, nonostante la procedura sia iniziata in uno Stato membro, vi siano, tra i soggetti interessati, soggetti appartenenti ad altri Stati membri.
Il fatto che i soggetti coinvolti in una procedura (debitore e creditori) possano appartenere a Stati diversi dell’Unione è un dato che deriva fisiologicamente dall’esistenza stessa dell’Unione, la quale favorisce la creazione di uno spazio economico comune e la collaborazione imprenditoriale tra i diversi Stati. Da ciò non deriva però la possibilità di applicare una normativa unica in tema di crisi d’impresa. E’ infatti nello stesso Regolamento che si evidenzia l’impossibilità attuale di sviluppare una procedura d’insolvenza universalmente applicabile, a causa della diversità di diritti e garanzie previste nei singoli ordinamenti.
Il regolamento prevede però la possibilità di iniziare parallelamente due distinte procedure, una principale e l’altra secondaria. La procedura principale, iniziata nello Stato membro dove si trova il centro degli interessi economici principali del debitore, avrà una portata universale e colpirà perciò tutti i beni del debitore. La procedura secondaria potrà essere aperta, solo in via eventuale, nel caso in cui il debitore abbia una dipendenza in uno Stato diverso da quello in cui è stata aperta la procedura principale e, avendo come scopo principale la tutela degli interessi locali, gli effetti di tale procedura saranno limitati ai beni situati nello Stato in cui tale procedura è stata aperta.
La possibilità che esistano due diverse procedure parallele comporta la necessità di un coordinamento e di una collaborazione tra i diversi organi. Per questo motivo, nel Regolamento comunitario viene sottolineata l’importanza di un sistema efficiente per lo scambio di informazioni tra gli attori dell’una e dell’altra procedura, evidenziando l’importanza che avrà la cooperazione tra gli amministratori ai fini del buon funzionamento del sistema.
Da quanto detto, il Regolamento comunitario appare sicuramente in linea con le attuali politiche europee in tema di imprese e mercato e evidenzia l’importanza che hanno le procedure non liquidatorie nella gestione della crisi d’impresa.
Tale scelta deve essere guardata con favore, soprattutto in questo momento caratterizzato da una forte crisi economica. Una politica legislativa a favore delle procedure concorsuali volte al risanamento dell’impresa, può permettere agli imprenditori di agire preventivamente, chiedendo il parere di soggetti esperti e scongiurando il pericolo di dovere necessariamente procedere alla liquidazione della propria realtà aziendale.