Nell’ottica di introdurre delle nuove misure di sostegno economico alle imprese, il 3 maggio 2016 il Governo ha emanato il decreto legge n. 69/2016 che, al primo articolo, detta la disciplina di una nuova figura di pegno. Si tratta di un pegno mobiliare non possessorio, che può essere costituito solo dagli imprenditori iscritti nel registro delle imprese e può avere ad oggetto tutti i beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, che non facciano parte della categoria dei beni mobili registrati (come ad esempio le autovetture aziendali). La particolarità di questa forma di garanzia è l’esclusione della necessità di trasferire il bene oggetto del contratto al soggetto garantito. Infatti, trattandosi di pegno non possessorio, il bene posto a garanzia del credito rimane in possesso dell’imprenditore
Per la costituzione del pegno non possessorio è necessario accordarsi attraverso un contratto scritto, nel quale vengano indicati sia i soggetti che partecipano al contratto, sia il bene mobile che ne sarà oggetto, descrivendolo e indicando il credito massimo garantito. Successivamente si deve procedere alla trascrizione nell’apposito “registro dei pegni non possessori”, che verrà costituito presso l’Agenzia delle entrate.
Questa nuova configurazione di pegno prevede anche la possibilità che il bene posto a garanzia, non solo rimanga nel possesso dell’imprenditore, ma possa essere addirittura venduto o trasformato dall’imprenditore stesso. Questa possibilità ci sarà ogni volta che nel contratto non venga inserita una clausola apposita per escluderla, e nel caso l’imprenditore proceda effettivamente a vendere o trasformare l’oggetto, lo stesso pegno verrà trasferito al prodotto che deriva dalla vendita o dalla trasformazione, quindi al denaro derivante dalla vendita o al nuovo bene acquistato con il denaro derivante dalla vendita.
Nel caso in cui ci sia il mancato rispetto da parte dell’imprenditore delle regole per la restituzione delle somme, il soggetto garantito ha diverse possibilità per rientrare in possesso delle somme di cui è creditore.
La prima è quella di vendere l’oggetto del pegno, provvedendo immediatamente ad informare il debitore e restituendo le somme che superano l’ammontare del credito. Tale vendita dovrà essere compiuta rispettando le regole stabilite dal Decreto Legge, quindi attraverso procedure competitive che garantiscano la massima informazione e partecipazione dei soggetti interessati.
In alternativa, il soggetto garantito può riscuotere i crediti oggetto di pegno o, se previsto nel contratto stipulato con l’imprenditore, può locare il bene per ricavare le somme attraverso i canoni d’affitto o appropriarsi direttamente del bene oggetto del contratto. Le stesse modalità possono essere utilizzate dal soggetto garantito anche nel caso in cui il debitore fallisca.
Insomma, attraverso la creazione del pegno non possessorio è stato ampliato l’ambito normativo delle garanzie che un imprenditore può concedere, ad esempio, a fronte di un finanziamento.
Per procedere alla costituzione del pegno non possessorio bisognerà comunque aspettare che venga emanata dal parlamento la legge di conversione del decreto legge, e poi che venga creato l’apposito “registro dei pegni non possessori”, a cui dovrà provvedere l’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Un’altra innovazione introdotta con il decreto legge è quella prevista dall’art. 2 in tema di finanziamenti alle imprese. Viene introdotta la possibilità che il contratto di finanziamento, stipulato tra un imprenditore e una banca o un altro soggetto autorizzato, preveda come garanzia il trasferimento della proprietà di un bene immobile nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle rate del finanziamento. I beni immobili oggetto del contratto non possono essere quelli utilizzati come abitazione dal proprietario, dal coniuge o altri parenti stretti. Inoltre questo tipo di garanzia non riguarda solamente i nuovi contratti di finanziamento, ma può essere inserita, attraverso un atto del notaio, anche nei contratti di finanziamento esistenti prima dell’emanazione del decreto legge.
Secondo le norme stabilite per questa nuova forma di garanzia, il diritto per il creditore di acquisire la proprietà del bene immobile (o altro diritto reale stabilito nel contratto) si avrà nel caso in cui il debitore non abbia rispettato le regole del contratto per il rimborso delle somme dovute e solo dopo aver comunicato al debitore la volontà di far valere gli effetti della garanzia.
Il momento del vero e proprio trasferimento della proprietà dipende dal risultato della relazione di stima del valore dell’immobile effettuata da un perito, la cui nomina deve essere richiesta dal creditore al Presidente del Tribunale. Se dalla stima risulta che il valore dell’immobile è inferiore al debito, allora il trasferimento della proprietà sarà immediato; qualora invece il valore dell’immobile risulti superiore al debito, il trasferimento della proprietà ci sarà solo nel momento in cui il creditore paghi al debitore la differenza.
L’introduzione di questa forma di garanzia immobiliare è indirizzata ad accelerare i tempi di riscossione dei crediti da parte delle banche e dei soggetti autorizzati a concedere finanziamenti. Infatti, il meccanismo di automatico trasferimento della proprietà del bene nel caso di mancato pagamento delle rate da parte del debitore, permette alla banca di evitare di ricorrere all’autorità giudiziaria per procedere all’apertura delle procedure esecutive che sarebbero invece necessarie, ad esempio, nel caso dell’ipoteca.