La crescente necessità di innovazione e trasparenza nel campo della medicina pubblica ha coinvolto le Istituzioni nella ricerca di nuovi e più efficaci metodi di selezione e controllo dell’operato di coloro che si trovano ai vertici dell’organizzazione sanitaria nazionale.
A seguito della riforma della pubblica amministrazione (Legge Madia n. 124/2015), e nello specifico con il Decreto Legislativo attuativo avente ad oggetto la dirigenza sanitaria (Decreto legislativo n. 171/2016), sono state modificate e abrogate alcune norme disciplinanti proprio la dirigenza sanitaria.
La disciplina attuale prevede la formazione di un elenco nazionale, aggiornato ogni due anni, (di cui si occupa un’apposita Commissione di cinque membri, tenuta presso il Ministero della Salute) in cui vengono inseriti (per la durata di quattro anni consecutivi) i nominativi di coloro che sono ritenuti idonei per le nomine rispettivamente di: direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Rispetto alle precedenti previsioni, tra i requisiti necessari, oltre alla laurea specialistica o magistrale e ad una esperienza quinquennale in ambito dirigenziale, è fondamentale il possesso di un attestato che comprovi la partecipazione ad un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
Verranno ulteriormente presentati dai candidati interessati: i curricula, i titoli formativi acquisiti, le produzioni scientifiche e le pubblicazioni così come eventuali dottorati, master e abilitazioni professionali.
La commissione che valuterà tali informazioni è formata da cinque membri: un Presidente (scelto dal Ministero della Salute) e quattro esperti del settore della dirigenza medica (tra i medici con più esperienza, anche in ambito dirigenziale, uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).
Per quanto concerne la nomina dei direttori generali di competenza regionale, la Regione rende noto con avviso pubblico, il tipo di incarico che intende attribuire e mediante un’apposita commissione valuta i soggetti idonei (presi dall’elenco nazionale) con provvedimento motivato; vengono inoltre previsti gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi con riferimento alle risorse, e gli obiettivi di trasparenza .
La durata dell’incarico va dai tre ai cinque anni consecutivi.
L’attività dei dirigenti viene periodicamente valutata dalle Regioni, sentito il parere dei Sindaci o della Conferenza degli stessi (a partire da ventiquattro mesi successivi alla nomina) e nel caso di esito negativo dell’operato del direttore (come ad esempio, mancato raggiungimento degli obiettivi, manifesta violazione di leggi o regolamenti, o del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione così come della trasparenza) , anche nel rispetto del principio del contraddittorio per quanto concerne le valutazioni e la considerazioni del caso, la Regione con provvedimento motivato può decidere di optare per la risoluzione del contratto con il direttore generale e la sua sostituzione.
Qualora questo accada, il nominativo del professionista viene altresì cancellato dall’elenco nazionale.
Per il periodo antecedente la creazione dell’apposito elenco di riferimento nazionale, si applicano le disposizioni ancora vigenti, ossia l’articolo 3bis del decreto legislativo n. 502/1992 riguardante la nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere . Non resta quindi che attendere lo sviluppo concreto delle modifiche introdotte e verificare a posteriori la reale portata e efficacia delle stesse.
Dott.ssa Elisa Panunzi