Il rapporto di lavoro dei naviganti è disciplinato dal CCNL Trasporto Aereo composto da una parte generale, dalla parte specifica vettori (Personale Navigante Tecnico e di Cabina – Personale di Terra) e da altre cinque parti specifiche (Sezioni: Assocontrol; Assaeroporti; Assohandlers; Fairo; Federcatering).
All’art. 13 del CCNL, nella sua parte specifica vettori che qui interessa, è previsto testualmente che il contratto avrebbe avuto vigenza normativa sino al 31.12.2016.
L’art 3 della Parte Generale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro detta la procedura generale da seguire per il rinnovo dello stesso CCNL.
In particolare, le proposte per il rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della scadenza del CCNL (quindi entro il 30.06.2016); è, inoltre, stato espressamente convenuto tra le parti che “durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette”.
Per azioni dirette, si intende, infatti, tutte quegli atti posti in essere tramite: iniziative unilaterali, azioni di lotta o di rottura (come ad esempio uno sciopero). È individuato un periodo specifico, detto “tregua sindacale”, durante il quale le parti si impegnano proprio a non agire in questo senso, consentendo proprio un maggior dialogo durante le trattative sindacali.
Le procedure per il rinnovo sono state intraprese dai sindacati nazionali Filt Cgil, FIT Cisl, Uiltrasporti e UGL Trasporto Aereo in data 23.06.2016 tramite l’invio di una lettera alle Associazioni datoriali firmatarie del ccnl finalizzata a preannunciare la presentazione di una piattaforma di rinnovo.
Assaereo rispondeva ai sindacati sopra citati in data 14.12.2016 con una lettera in cui affermava “il ccnl del Trasporto Aereo perderà definitivamente ogni efficacia il 31.12.2016 e cesserà di disciplinare i rapporti di lavoro cui lo stesso si riferisce”.
Successivamente l’Azienda ha intrapreso ulteriori iniziative, gravemente lesive dei diritti dei propri dipendenti, quali la sospensione, dal 31.12.2016 al 28.02.2017, degli scatti di anzianità ossia: quegli elementi della retribuzione del lavoratore che maturano periodicamente, in relazione alla permanenza in servizio presso la medesima azienda.
Nel clima teso delle trattative, il 2 febbraio scorso si è svolto l’incontro tra le Segreteria Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e i vertici aziendali di Alitalia Sai al fine di intavolare la discussione sul rinnovo del ccnl, nella sua parte specifica Assaereo.
In tale incontro l’azienda, oltre a non dare risposte circa l’impegno al ripristino degli scatti di anzianità, ha avanzato richieste, definite irricevibili da parte dei sindacati, che destano non poche preoccupazioni circa il futuro trattamento retributivo del personale navigante.
In particolare, l’Azienda ha proposto una trasformazione del sistema retributivo in relazione agli scatti di anzianità, proponendo che gli stessi maturino ogni cinque anni, differente dalla previsione odierna che prevede un periodo di maturazione pari a due anni.
Le proposte dell’Azienda, nonché la sospensione coatta dell’istituto degli scatti di anzianità a far data dal 31.12.2016, sono illegittime.
L’art. 29 del ccnl, parte specifica personale navigante tecnico, disciplinando il trattamento economico prevede gli scatti di anzianità quale elemento costitutivo della retribuzione del singolo dipendente.
In particolare è previsto che il personale navigante tecnico abbia diritto, per tutto il corso della carriera, a un totale di sette aumenti periodici di anzianità biennali.
L’istituto degli scatti di anzianità non è previsto dalla Legge ed è rimesso totalmente alla disciplina della contrattazione collettiva che, nel caso che interessa, prevede (o meglio, aveva previsto) che gli stessi fossero biennali, e che il personale vi avesse diritto per tutto il corso della carriera.
L’illegittima sospensione di tale istituto si configura quale atto illegittimo e fortemente lesivo dei diritti di lavoratori.
Nello specifico, il “congelamento” degli aumenti periodici di anzianità determina un danno in capo ai lavoratori che, alla sottoscrizione del proprio contratto individuale di lavoro, hanno legittimamente confidato in tale istituto per veder accrescere, con gli anni di servizio, la propria retribuzione mensile e che vedranno l’aumento retributivo spostato in virtù della sospensione operata.
Sfogliando la Costituzione della Repubblica Italiana, Paese ove l’Azienda opera e alle cui Leggi deve sottostare, ci si accorgerà che l’operato datoriale si pone in netto contrasto con quanto stabilito dai padri costituenti.
Gli scatti di anzianità, infatti, pur non trovando la propria fonte nella legge ma nella contrattazione collettiva, sono parte integrante della retribuzione, la stessa che l’art. 36 sancisce debba essere “proporzionata alla qualità e quantità” del lavoro svolto da ciascun lavoratore. Una risalente Cassazione del 1996, confermata con la sentenza Cass. 18584/2008 stabilisce che “…la giusta retribuzione deve essere adeguata anche in proporzione all’acquisita anzianità di servizio, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell’esperienza.”, infatti, la giusta retribuzione prevista dalla Costituzione deve, essere adeguata anche in proporzione dell’anzianità di servizio acquisita, in considerazione del fatto che una maggiore anzianità comporta un miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione.
Tale illegittima iniziativa datoriale, oltre a violare il periodo di tregua sindacale (rimane pur sempre un atto unilaterale) e a porsi in aperto contrasto con quanto stabilito dall’art. 3 del ccnl, lede irrimediabilmente il diritto dei lavoratori a percepire la corretta retribuzione in virtù dell’anzianità maturata, oltre a presentare inevitabile riflessi anche sul calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.
L’Azienda, quindi, sia con la sospensione di tali aumenti, sia con la proposta di far maturare gli stessi non più a cadenza biennale, bensì quinquennale, pare stia cercando di rimettere in sesto i propri conti sulle spalle di Comandanti e Piloti.
Appare evidente come Alitalia Sai abbia dimenticato che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e che l’art. 41 della nostra Costituzione, pur tutelando l’iniziativa economica privata, al suo secondo comma prevede che la stessa non possa recar danno alla libertà, alla sicurezza e alla dignità umana.
Dott.ssa Elisa Panunzi