Il 2 maggio la Società Alitalia SAI ha richiesto al Ministro dello Sviluppo Economico di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, così come prevista dal decreto legge n. 347 del 2003, cd. Decreto Marzano.
A fronte del rispetto di determinati requisiti, previsti dall’art. 1 del medesimo decreto, ovvero la presenza di almeno 500 dipendenti e di trecento milioni di euro di debiti (si ricorda che Alitalia SAI ha un numero di dipendenti pari a 11.000 unità e passività pari a circa 3 miliardi di euro), il 2 maggio, il Ministro ha ammesso con il d.m. 55 del 2017 la società alla procedura di amministrazione straordinaria, nominando contestualmente tre commissari straordinari, per l’eccezionale rilevanza e complessità della procedura, affidando la gestione della stessa ai Dottori Gubitosi, Laghi e Paleari.
Il Tribunale di Civitavecchia è competente per accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della compagnia aerea: tale dichiarazione avviene tramite sentenza pubblicata entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto (verosimilmente verrà pubblicata entro il 17 maggio) con la quale provvede a nominare il giudice delegato, che si occuperà della procedura, a concedere un termine compreso tra i 90 e i 120 giorni dalla data di emissione della sentenza per la presentazione delle domande dei creditori e a stabilire le modalità e i termini (complessivamente di 45 giorni, verosimilmente entro il 16 giugno) per procedere all’esame dello stato passivo.
Entro 180 giorni dall’emissione del decreto ministeriale (verosimilmente entro il 30 ottobre), i commissari presenteranno al Ministro un programma con il quale si prospettano due alternative: la cessione dei complessi aziendali, con la quale si prevede la prosecuzione dell’impresa per una durata non superiore ad un anno, o altrimenti la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, con un piano di risanamento di durata non superiore a due anni. Si noti che il piano di cessione può anche essere presentato dopo la mancata autorizzazione di un piano di ristrutturazione.
Allo stesso tempo, i commissari presenteranno al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
Qualora il Ministro dello sviluppo economico non autorizzi il programma di cessione o di ristrutturazione presentato, il tribunale, sentiti i commissari straordinari, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
Per evitare tale infausto destino e per salvaguardare l’impresa, anche prima dell’approvazione del programma, il collegio commissariale ha numerose facoltà, tra le quali ricordiamo: la possibilità di procedere al pagamento dei debiti anteriori alla procedura, richiedendo apposita autorizzazione al giudice delegato, e quando tale pagamento sia funzionale ad evitare un pregiudizio grave alla continuazione dell’attività o alla consistenza patrimoniale dell’azienda; la possibilità di intraprendere le azioni necessarie alla salvaguardia delle altre imprese del gruppo, dovendo richiedere, per spese superiori ai duecentocinquantamila euro l’autorizzazione al Ministro delegato.
Qualora si presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura, i commissari possono chiedere al Ministro l’ammissione alla procedura di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l’insolvenza dell’impresa Alitalia SAI.
Come noto, è stato presentato, dai commissari straordinari, un bando per la cessione di Alitalia, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 17 maggio e che stabilisce le modalità di vendita della società. Le trattative di vendita sono valutate al fine di privilegiare la vendita unitaria dell’azienda, piuttosto che la cessione parziale di uno o più rami della compagnia.
I commissari, infatti, possono far ricorso alla trattativa privata, data la particolarità del servizio di interesse pubblico, individuando l’affittuario o l’acquirente tra i soggetti che garantiscano la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale di trasporto aereo.
I commissari, inoltre, possono convenire, di concerto con gli acquirenti e i rappresentanti dei lavoratori, il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente, con ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro, e possono altresì concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d’azienda, anche non preesistenti.
Questi sono solo alcuni dei risvolti procedurali che potranno verificarsi. E’ opportuno considerare che a seconda delle diverse ipotesi decisionali intraprese dal collegio commissariale, sarà necessario analizzare caso per caso le eventuali azioni da intraprendere per la tutela della compagine lavoratoria.
Tavole Procedura Amministrazione Straordinaria Alitalia (Scarica PDF)