Le situazioni emergenziali (come quella in cui versa il nostro territorio in questo momento a seguito del terremoto che lo ha colpito il 24 agosto) necessitano di risposte rapide ed efficaci da parte delle istituzioni, chiamate a far fronte alle richieste dei cittadini coinvolti.
Durante il c.d. periodo di emergenza vengono emanate, da parte del Dipartimento della Protezione civile, le prime Ordinanze, di immediata attuazione, con cui si prendono decisioni sulle questioni più prossime.
Nel caso del terremoto de L’Aquila del 2009, l’Ordinanza della Protezione civile n. 3753 aveva previsto la possibilità di derogare alle norme vigenti all’epoca, per la realizzazione degli interventi di emergenza, nello specifico per la ricostruzione del Compartimento dell’Aquila. Uno degli interventi di maggior rilievo fu la scelta di alcuni imprenditori di utilizzare delle forme di lavoro flessibili, diverse dal tempo indeterminato, al fine di avere un maggior ricambio e una minore staticità dei rapporti di lavoro. Nello specifico venne scelto il contratto di lavoro a termine, con deroghe e rinnovi che andavano oltre i 3 anni totali di durata massima dello stesso (previsti sia in ambito europeo che nazionale). Questo comportamento è stato più volte oggetto di procedimenti giudiziari con un esito spesso favorevole ai lavoratori, i quali si vedevano riconosciuta la trasformazione del proprio contratto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.
Dal punto di vista normativo, la possibilità di derogare alle norme in vigore mediante le Ordinanze emergenziali, detta alcuni limiti, tra i quali quello dell’esplicito richiamo nelle stesse delle leggi di riferimento che possono non essere osservate. La genericità delle fattispecie richiamate nell’ordinanza dell’Aquila ha creato un vuoto normativo in cui gli imprenditori di quel periodo hanno provato a convivere, spesso sbagliando approccio con la materia in oggetto.
Oggi, data l’urgenza di regole e punti fermi in cui muoversi per ricostruire in modo concreto i paesi colpiti dal sisma del 24 Agosto e del 31 Ottobre, subito dopo i primi interventi della protezione civile, è stato emanato il Decreto Legge n. 189/2016, il quale concede agli Uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni e dei Comuni, la possibilità di assumere del personale attraverso forme contrattuali flessibili, derogando alle leggi di bilancio ma con dei precisi limiti di spesa per il 2016, 2017 e 2018. Tale regola vale solo ed esclusivamente per i pubblici dipendenti, non per le aziende private (seppur a partecipazione pubblica o a maggioranza pubblica). Come ben argomentato dalla giurisprudenza, difatti, anche per le cosiddette “società partecipate” la disciplina applicabile è quella del lavoro privato e non quella del lavoro pubblico, anche per la forma del contratto (la disciplina del rapporto di lavoro è già da tempo soggetta alle norme per il lavoro privato).
Durante un periodo di emergenza in cui la popolazione vive un trauma così forte, lasciarsi alle spalle la burocrazia per venirsi incontro concretamente nel risolvere le problematiche attuali è di fondamentale importanza. Bisogna condividere le necessità e i bisogni, sostenere una ricostruzione sociale in tutti i suoi aspetti non dimenticando, però, che la legalità e la trasparenza devono continuare a caratterizzare l’operato di ognuno di noi.
Dott.ssa Elisa Panunzi