La legittimità giuridica di un’eventuale introduzione dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 è uno dei temi attualmente più discussi, in particolare a seguito dell’estensione dell’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. Per cercare di risolvere questa questione, è possibile fare riferimento alle diverse norme già presenti nel nostro ordinamento che prevedono l’obbligo di sottoposizione alla vaccinazione per determinate patologie e, in particolare, al dlgs 73/2017, convertito in legge il 31 luglio del 2017 con la legge n.119 del 2017.
Questo introduce l’obbligo di somministrazione di 10 vaccini (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella) per tutti i minori da 0 a 16 e per tutti i minori stranieri non accompagnati, con esonero soltanto per coloro che risultano immunizzati per malattia naturale, accertata a seguito di test sierologico o di notifica effettuata dal medico curante, o per i quali, in presenza di particolari condizioni cliniche documentate dal medico o dal pediatra, la somministrazione del vaccino potrebbe essere un pericolo per la salute. In caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, la Asl competente per territorio, primariamente, convocherà i genitori o i tutori del minore per un colloquio informativo sulle vaccinazioni e, successivamente, se ancora persiste la violazione, comminerà loro una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500€ dal cui pagamento saranno esonerati solo nel caso in cui facciano somministrare al minore il vaccino o la prima dose di questo.
Il decreto poi stabilisce l’obbligo, per i dirigenti scolastici di richiedere, all’atto dell’iscrizione la documentazione relativa all’effettuazione, all’esonero, all’omissione o al differimento delle vaccinazioni obbligatorie e, in caso di mancata presentazione di questa, di darne, entro 10 giorni, comunicazione alla Asl, la quale procederà a convocare i genitori per il colloquio e, se necessario, ad irrogare la sanzione. Viene inoltre previsto che, per le scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione relativa alla vaccinazione è requisito di accesso al plesso scolastico mentre, per i gradi superiori, in caso di mancato adempimento, ci sarà soltanto la comminazione della sanzione pecuniaria.
A seguito dell’emanazione del dlgs 73/2017 sono sorte numerose perplessità sulla legittimità dell’introduzione dell’obbligo vaccinale e, per risolverle, è intervenuta la Corte costituzionale. Questa, con la ss. n. 5 del 2018, riprendendo un suo orientamento costante sul tema dell’obbligo vaccinale, ha stabilito che il decreto non andasse contro l’articolo 32 Cost.: il diritto alla salute, infatti, a giudizio della Corte, doveva e deve sempre essere considerato non solo come diritto alla salute individuale ma soprattutto come diritto alla salute della collettività, da tutelare in ogni circostanza e anche, eventualmente, a scapito degli altri valori costituzionali in gioco: sarà compito del legislatore, trovare il giusto bilanciamento tra questi e la modalità migliore per tutelare la salute pubblica, eventualmente anche introducendo misure sanzionatorie.
Nello stesso senso si sono espresse anche la Corte di Cassazione e la giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato, infatti, in un parere del 20 settembre del 2017, ha stabilito che la previsione dell’obbligo vaccinale era funzionale ad adempiere un dovere di solidarietà ed era evidente come la vaccinazione fosse l’unico modo per proteggere, attraverso l’immunità di gregge, i soggetti che, per determinate e personali ragioni sanitarie, non possono vaccinarsi, andando in questo modo a tutelare la salute collettiva, ritenuta, anche in questo caso, interesse primario.
La giustizia amministrativa si sofferma anche sulla legittimità del ricorso in giudizio per opporsi alle conseguenze previste dalla legge in caso di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale stabilendo sia che non si doveva riconoscere ai soggetti ricorrenti un interesse legittimo ad agire in giudizio conto la sanzione a seguito di mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, essendosi loro volontariamente sottratti ad un obbligo imposto per legge, sia che, nel caso dell’esclusione del minore non sottoposto alle vaccinazioni dalla scuola dell’infanzia, non si poteva invocare il presupposto del danno grave e irreparabile: il danno lamentato, infatti, è facilmente eliminabile semplicemente adempiendo all’obbligo vaccinale.
Appurato che l’obbligo vaccinale previsto dal dlgs. 73/2017 sia costituzionalmente legittimo e che ad esso non ci si possa sottrarre se non nei casi espressamente previsti (avvenuta immunizzazione a seguito di malattia e esenzione per precise condizioni patologiche), in caso d’inadempimento all’obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 e 500€ e, solo per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, il divieto d’accesso all’edificio scolastico.
Con circolare del 16 agosto del 2017 il Ministero della Salute ha stabilito che la sanzione imposta è una sola, indipendentemente dal numero di vaccinazioni non effettuate, che il suo ammontare varierà in base al numero degli obblighi disattesi e che non verrà applicata all’inizio di ogni anno scolastico ma potrà essere disposta nuovamente solo nel caso di violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale.
All’obbligo vaccinale introdotto dalla norma analizzata, quindi, non si potrà disattendere, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Allo stesso tempo però il legislatore, in caso di inadempimento, non ha previsto la somministrazione coattiva del vaccino ma soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria e, anzi viene disposto che il pagamento di questa estingue l’obbligo. La giurisprudenza si è adeguata a quanto disposto dalla norma e ha previsto coattivamente l’obbligo di sottoporsi alle vaccinazioni solo nel caso in cui due genitori separati si trovassero in disaccordo sulla somministrazione del vaccino al proprio figlio e uno dei due si rifiutasse di adempiere all’obbligo.