Dalle ultime notizie sembra che il Green Pass sarà obbligatorio anche per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.
Di fatto, attualmente, tale obbligatorietà è prevista nei settori della Sanità, della Università e della scuola, ove le problematiche sembrano aumentare ogni giorno di più (tra mancate registrazioni delle vaccinazioni e difficoltà nella valutazione delle esenzioni).
Ciò che attualmente viene previsto dall’ordinamento è che, in assenza di Green Pass per le lavoratrici e i lavoratori interessati da tale obbligo, è prevista la sospensione dal servizio e dalla paga.
Una importante ordinanza del TAR di Lecce ha, però, messo in evidenza come alcuni comportamenti, rispettosi dei principi di correttezza e buona fede, debbano essere attivati anche dalle singole strutture (sanitarie o scolastiche) prima di procedere alla sospensione.
Di fatto, non essendo attualmente prevista la obbligatorietà vaccinale tout court, è previsto comunque che l’Azienda, prima di procedere alla sospensione della lavoratrice o del lavoratore non vaccinato, consideri un cambio di mansioni per lo stesso tale da rendere la sua attività meno rischiosa per lei/lui e per le persone con le quali potrebbe entrare in contatto. Appare evidente, come ad esempio nel caso delle e degli insegnanti, come tale comportamento diventi rilevante solo nel caso sia possibile mutare le mansioni della persona non vaccinata.
Altro aspetto riguarda, invece, le esenzioni vaccinali.
Le limitazioni dovute all’assenza di Green Pass per tutte le persone e per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Con circolare del 4 Agosto 2021, il Ministero della Salute, ha specificato alcuni criteri per il rilascio di queste esenzioni, valide sino al 30-09-2021 (data che probabilmente verrà prorogata).
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Fino al 30 settembre 2021, come detto, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.
Ad oggi i motivi evidenziati per l’esenzione sono:
Comirnaty (Pfizer-Biontech) – Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti
Spikevax (Moderna) – Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti
Vaxzevria (Astrazeneca) – Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti ; – Soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria; – Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare.
Janssen (J&J) – Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti; – Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare.
Oltre a ciò alcune valutazioni sono state operate sugli effetti negativi e successivi alla inoculazione, che potrebbero determinare una esenzione alla seconda vaccinazione o una modifica del vaccino per la seconda inoculazione.
Reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino. Una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino costituisce una controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi dello stesso vaccino o di prodotti che contengano gli stessi componenti. Questo tipo di reazione allergica si verifica quasi sempre entro 30 minuti dalla vaccinazione, anche se sono imputabili a vaccino i casi di anafilassi insorti entro le 24 ore. In caso di reazione allergica grave alla prima dose di un vaccino COVID-19, si può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione; tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi è opportuno effettuare una consulenza allergologica e una valutazione rischio/beneficio individuale.
Sindrome di Guillain-Barré. La sindrome di Guillain-Barré è stata segnalata molto raramente in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria. In caso di sindrome di Guillain-Barré insorta entro 6 settimane dalla somministrazione del vaccino COVID-19, senza altra causa riconducibile, è prudente non eseguire ulteriori somministrazioni dello stesso tipo di vaccino. In tali situazioni va considerato l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione.
Miocardite/pericardite. Dopo la vaccinazione con i vaccini COVID-19 a mRNA (Pfizer e Moderna) sono stati osservati casi molto rari di miocardite e pericardite. La decisione di somministrare la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna in persone che hanno sviluppato una miocardite/pericardite dopo la prima dose deve tenere conto delle condizioni cliniche dell’individuo e deve essere presa dopo consulenza cardiologica e un’attenta valutazione del rischio/beneficio. In tale situazione, laddove sia stato valutato di non procedere con la seconda dose di vaccino COVID19 a mRNA, va considerato l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione.
In attesa, pertanto, di ulteriori sviluppi inerenti l’obbligo per lavoratrici e lavoratori di ogni settore di munirsi di Green Pass, è necessario e auspicabile che le associazioni, i sindacati e ogni persona consideri, di fatto, che queste procedure e informazioni diventeranno la “normalità” per il prossimo futuro, praticando sia un opportuno controllo sulle azioni dei datori di lavoro (la sospensione della lavoratrice o del lavoratore esentato potrebbe evidenziare di fatto una scelta discriminatoria che lo Stato dovrà in qualche modo impedire) sia informando le persone coinvolte sull’effettivo funzionamento dell’esenzione vaccinale.