L’ordinanza è stata emessa a seguito di ricorso, presentato dai nostri legali, avverso provvedimento di rigetto dell’istanza per coesione familiare.
Invero, la Questura, nel provvedimento di diniego adduceva quale causa ostativa all’accoglimento dell’istanza, la non rinnovabilità, né convertibilità in altra tipologia di soggiorno del permesso di soggiorno rilasciato a norma dell’art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998, a seguito di autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, per mancanza dei requisiti afferenti il diritto alla coesione familiare con la madre.
I difensori proponevano ricorso innanzi al tribunale di Roma adducendo, oltre a varie ragioni di tipo procedurale, la costante giurisprudenza della Corte EDU legata in particolare all’art. 8 (diritto alla vita privata e familiare), stante la presenza sul territorio del ricorrente sin da tenera età e l’assenza di rapporti nel Paese d’origine, nel caso di specie la Tunisia.
Il Tribunale di Roma valorizzando il percorso scolastico e sociale intrapreso dal ricorrente, nonché il pericolo di compromissione della propria vita privata tornando nel paese di origine, stante pure “l’attuale situazione economica del Paese d’origine che allo stato presenta forti criticità”, applicando la L. n. 173/2020, intervenuta nelle more del giudizio, statuiva: “Ai sensi dell’art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008, che richiama espressamente i casi di inespellibilità individuati dall’art. 19, co. 1 e 1.1. D.Lgs. 286/98, e in assenza di cause ostative deve pertanto essere riconosciuta alla parte ricorrente la protezione speciale regolata da tale norma così come modificata dal D.L. 130/2020 con la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.”
QUI L’ORDINANZA 12508466s osc