Il rapporto tra i cittadini e le banche è spesso travagliato e, negli anni della crisi, la situazione è sembrata peggiorare. In particolare, il ricorso a mutui o altre forme di credito bancario presenta procedure complesse che spesso portano ad esiti negativi, non essendo sempre possibile offrire le garanzie richieste. In più, la disciplina giuridica del ricorso al credito coinvolge numerose autorità per la determinazione delle modalità di concessione e per la fissazione dei tassi d’interesse da applicare.
In particolare, ha recentemente acquisito notevole rilevanza la problematica dell’applicazione, da parte delle banche, di tassi d’interesse usurai, contrari alla normativa penalistica prevista dall’articolo 644 del codice. Il nostro ordinamento, successivamente alla riforma del 1996, stabilisce che, in linea di principio, il reato di usura si configura per l’oggettivo superamento del tasso d’interesse legalmente applicabile. D’altro canto, però, esso rientra nel ventaglio dei reati dolosi, essendo necessario per punire il colpevole, che lo stesso abbia applicato gli interessi usurai con la consapevolezza che gli stessi superassero i limiti legali.
In ambito bancario, ci si è chiesti se siano punibili i presidenti o legali rappresentanti degli istituti bancari e i funzionari o direttori di filiali per tale pratica. Nel 2011 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su tale argomento, emettendo una sentenza che ha fissato dei principi decisamente rilevanti e che ha trattato la problematica sotto due diversi profili: da un lato la valutazione oggettiva dell’esistenza dell’usura nei confronti dei clienti e, dall’altro, l’analisi della colpevolezza, e quindi della punibilità dei presidenti degli istituti bancari e dei direttori o funzionari di filiale per il reato di usura.
Nei casi analizzati, la Corte di Cassazione riconosceva la sussistenza degli interessi usurai, con ciò determinando la responsabilità in sede civile degli istituti di credito nei confronti dei loro clienti, ma escludeva la colpevolezza per il reato di usura sia nei confronti dei presidenti degli Istituti bancari che nei confronti dei direttori e responsabili di filiale. Infatti, nonostante la Corte riconoscesse che la posizione dei Presidenti di filiale comporti per loro l’obbligo di conoscere approfonditamente la relativa normativa e l’obbligo di vigilare affinché gli istituti bancari non concludano contratti che prevedano interessi usurai, ne escludeva la colpevolezza poiché i contratti conclusi dalle banche si uniformavano alle determinazioni al tempo fornite dalla Banca d’Italia, dimostrando quindi la buona fede dei soggetti coinvolti. Nonostante le particolarità dei casi di specie abbiano determinato l’impossibilità di procedere alle condanne, la Corte di Cassazione ha comunque fissato un importante principio sul tema: è compito degli organi apicali vigilare e impedire che vengano superati i limiti legali in tema d’interessi, non potendosi giustificare le violazioni attraverso la mancata conoscenza della normativa al riguardo.
In buona sostanza, riconoscere il superamento oggettivo dei tassi-limite legali non permette di per sè di accertare la responsabilità personale di Presidenti o funzionari e direttori di filiale, essendo necessario analizzare approfonditamente il cosiddetto elemento psicologico (ovvero la volontarietà nell’applicazione dei tassi d’interesse e la coscienza di infrangere la legge).
Di recente, questa problematica si è nuovamente riaperta. Infatti, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso un’ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero per lo svolgimento di indagini in relazione al superamento dei tassi d’interesse legali da parte di alcuni istituti di credito e, in caso affermativo, per l’individuazione dei soggetti personalmente responsabili.
L’ordinanza del giudice dimostra come la faccenda sia tutt’altro che chiusa, rimanendo aperti numerosi interrogativi riguardo l’individuazione dei soggetti responsabili e la loro colpevolezza, dato questo che rende necessari ulteriori approfondimenti da parte dell’autorità giudiziaria per fornire le risposte ai diretti interessati.
Dott. Marcello Ricciuti